Inutile girarci intorno: in rete il luogo più pericoloso per un minore è rappresentato dalle cosiddette chat e dai programmi di IM. Ben lungi dal voler demonizzare tali strumenti è comunque bene ricordarsi alcune basilari norme di buon senso, per evitare di fare brutte esperienze.
In primo luogo, è fondamentale che ogni tanto (ok, spesso) il genitore si accompagni al figlio anche durante la chat; in fondo conoscere gli amici dei propri figli è un’esigenza comunemente avvertita, perché Internet dovrebbe fare eccezione?
È poi importante spiegare al ragazzo che sarebbe bene non fornire mai troppe informazioni all’occasionale amico di chat: questi potrebbe essere un suo coetaneo, ma potrebbe anche essere un adulto che si finge un ragazzino per i più svariati motivi. In particolare non si dovrà mai comunicare il proprio numero di telefono, il nome, il cognome, l’indirizzo di casa, la scuola o i luoghi frequentati senza il preventivo consenso dei genitori.
Sarebbe opportuno inoltre evitare di lasciar frequentare al minore chat non pensate per la sua età, poiché potrebbe imbattersi in contenuti non adatti a lui. Tuttavia non bisogna essere troppo rigidi con i divieti, affinché essi non vengano vissuti come un’inutile ingerenza da parte dei genitori.
Già questi pochi suggerimenti sono sufficienti per ridurre drasticamente i rischi di fare brutti incontri telematici. Ma nel caso in cui avvenga qualche spiacevole episodio (come l'invio non sollecitato di materiale pornografico, proposte oscene, approcci fin troppo espliciti…) la prima cosa da fare è tranquillizzare il ragazzo e non colpevolizzarlo addossandogli responsabilità. In un secondo momento, poi, si dovrà valutare l’effettiva portata dell’evento e le circostanze che hanno portato all’invio del materiale o all’approccio.
In particolare: controllate bene le caratteristiche utilizzate dal minore per creare il proprio profilo. In chat non è raro che una ragazza di dodici anni si presenti come una ventenne (ricordiamo che non è possibile vedere in faccia l’interlocutore o ascoltare la sua voce), facendo sì che gli altri frequentatori della chat si comportino di conseguenza, magari invitandola a uscire una sera. In questo caso è evidente che non ci si è imbattuti in un molestatore di bambini, bensì in un normalissimo corteggiatore, magari ingenuo o poco smaliziato, ma non certo criminale. A scanso di equivoci, è evidente che in questo esempio ci stiamo riferendo a normali inviti, non certo a molestie, a messaggi o a immagini volgari, che devono essere perseguiti indipendentemente dall’età della vittima.
In caso di effettiva molestia è opportuno conservare una copia cartacea del messaggio (e-mail, chat o simile) facendo attenzione a non aprire allegati o eseguire file sospetti (potrebbero contenere malware); occorre poi segnare con cura data e ora in cui il fatto è avvenuto e, se possibile, annotare il nickname del molestatore e ogni altra informazione che potrebbe tornare utile ai fini dell’identificazione (qualsiasi cosa... un numero seriale, un identificativo, l’indirizzo IP, ecc).
Se la molestia è avvenuta tramite posta elettronica occorre stampare l’e-mail completa di header e non soltanto il testo del massaggio.
Una volta acquisito il suddetto materiale potrete portare il tutto alla Polizia Postale, oppure alla più vicina stazione dei Carabinieri, e presentare così una denuncia o una querela (breve distinzione: si presenta una denuncia se il reato è perseguibile di ufficio, una querela se occorre un’iniziativa della vittima per attivare le indagini; all'atto pratico non è necessario preoccuparsi più di tanto del termine utilizzato).
Unica cautela: se il reato è perseguibile con querela della persona offesa (molestie, ingiurie, ma anche violenza sessuale) i termini per presentare la querela scadono dopo tre mesi (sei per la violenza sessuale).
Avv. Emanuele Florindi